Scheda/A proposito della minaccia di bocciatura


Riprendiamo dal sito ItaliaScuola il commento alla sentenza di condanna dell’insegnante che aveva minacciato la bocciatura.

 

La sentenza sulla minaccia di bocciatura: una lettura "non fuorviante"....

Il clamore che ha suscitato la sentenza della Corte di Cassazione n. 36700 depositata il 24 settembre 2008 si spiega solamente per l’enfatizzazione che da qualche tempo i mass-media riservano alle vicende scolastiche.

La sentenza, infatti, si inserisce nel consolidato solco interpretativo dell’art. 612 c.p., più frequentemente riservato al terreno delle liti fra condomini.

La norma punisce “chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto”. Il bene protetto è  la libertà morale o psichica del soggetto passivo, libertà protetta dalle intimidazioni altrui. Non tutte le intimidazioni però: solo quelle di un male “ingiusto”. La norma si fonda su due presupposti: il minacciare un male ingiusto e la idoneità intimidatoria di tale minaccia.

Afferma la Corte, nella citata sentenza, che sussiste nel caso il reato di minaccia  in relazione al comportamento di un docente che aveva minacciato di bocciare una studentessa e ciò a seguito di un’assemblea dei genitori nel corso della quale la madre di questa aveva proposto che non fosse mantenuta la continuità didattica del docente medesimo nel successivo triennio.

Fra questioni processuali e nei limiti del giudizio per Cassazione (che non consente di rivalutare nel “merito” le risultanze processuali, ma solo di controllare la logicità e legittimità della motivazione posta dai giudici del merito a sostegno della propria decisione), la Corte conferma dunque l’esistenza del reato rinvenendo gli estremi nel caso di quel “danno ingiusto” la cui minaccia fonda appunto il reato di cui all’art. 612 c.p. 
Scorrendo il testo della sentenza, infatti, la circostanza rilevante non è la minaccia della bocciatura alla studentessa, ma la minaccia della “ingiusta bocciatura”….. e, dopo di ciò, l’idoneità di tale minaccia di ingiusta bocciatura ad ingenerare nella medesima studentessa forti timori, incidendo così la sua libertà morale.

L’evento minacciato appare in tal modo ingiusto, siccome estraneo alla sua funzione tipica, ed integra gli estremi del reato.

Come si diceva, niente di nuovo sotto il sole: dal punto di vista giuridico si distinguono infatti minacce penalmente illecite e minacce penalmente lecite.

Il discrimine è dato -sulla base della norma incriminatrice-  dall’ingiustizia del danno minacciato: così non commette il reato in questione chi pronuncia frasi intimidatrici espresse in forma condizionata, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto cui la frase è rivolta, bensì a prevenirne un'azione illecita o inopportuna, rappresentando a tale soggetto la reazione legittima determinata da un suo comportamento (Cass., Sez. V, sent. n. 7355 del 24-09-1984; Sez. V, sent. n. 3186 del 05-04-1997; Sez. V, Sent. n. 29390 del 04-05-2007).

Al contrario, integra gli estremi del reato la prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende in tutto o in parte dalla volontà dell'agente e che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Cass.Sez., V, sent. n. 4633 del 06-02-2004; Sez. V, sent. n. 8251 del 26-01-2006).

Se dunque la minaccia di un male futuro è rivolta a correggere comportamenti inidonei rappresentando la reazione legittima a fronte del perdurare di tali comportamenti, è una minaccia del tutto lecita….”se mi rubi il portafoglio, ti denuncerò!”.

Reazione legittima ad azione illegittima. Reazione corretta che non intende restringere la libertà psichica del soggetto minacciato…..

La bocciatura è sì una brutta evenienza nella vita di uno studente, ma –seguendo la stessa sentenza n. 36700/2008- il minacciare la bocciatura diventa reato solo se la minaccia è di “ingiusta bocciatura”, una bocciatura per cause diverse dal rendimento scolastico dello studente, una bocciatura frutto di un abusivo esercizio del potere valutativo affidato dalla legge agli insegnanti…..

Ecco quindi che può affermarsi che non commette reato il docente che dica ai propri studenti: “se non studiate, vi boccio”.
------- Avv. Laura Paolucci - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

 

 
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