SentenzaTAR: invalida bocciatura senza corsi recupero


da Il Sole 24 ORE   -  20 agosto 2008
Senza corsi di recupero promozione dal Tar
di Laura Cavestri
Bocciato al liceo scientifico per cinque insufficienze, ma promosso dal Tar per la mancata attivazione dei corsi di recupero, per sanare le carenze rilevate in corso d'anno,sulla base della rigida ordinanza 92/2007 del ministero dell'Istruzione, che rischia di accendere un potenziale contenzioso tra famiglie e scuola.   Con la sentenza 1766/2008 del 26 luglio, il Tar del Piemonte (Seconda sezione) ha accolto il ricorso di uno studente di Verbania contro il verdetto del consiglio di classe che lo aveva bocciato, dopo essere drasticamente peggiorato nel secondo quadrimestre sino a toccare le sette insufficienze (poi "ridotte" a cinque).   Â«Nel corso dell'anno scolastico 2007- 2008 si legge nelle sentenza del Tar il consiglio di classe ha disposto interventi di recupero nei confronti dello studente solo in relazione alle insufficienze riscontrate in scienze e disegno, consistiti esclusivamente in attività di studio individuale. Tuttavia, dalla pagella del primo quadrimestre risulta un'insufficienza anche in lingua e letterature latine », mentre dai verbali delle riunioni intermedie di marzo e aprile erano emerse insufficienze anche in matematica, fisica ed educazione fisica. In sede di scrutinio finale, anche in filosofia.  Â«A fronte di tali ulteriori insufficienze prosegue la Corte espressive di un peggioramento progressivo della situazione nel corso dell'anno, il consiglio di classe non ha predisposto interventi di recupero delle ulteriori carenze rilevate, pure attivati verso altri studenti gravati da plurime insufficienze, con conseguente violazione degli articoli 4 e 6 dell'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007». Dunque, stabilisce il Tar, «l'amministrazione non ha predisposto interventi di recupero in relazione ad alcune delle insufficienze che pure erano state rilevate nel corso dell'anno scolastico a carico dello studente». Il Tar ha sanzionato anche l'incongruità del cinque in filosofia con il giudizio descrittivo che lo accompagna e fa riferimento a una «sufficienza di profitto» che alla fine del primo quadrimestre si accompagnava a un voto positivo. In questo modo, i giudici hanno annullato il provvedimento di non ammissio-ne alla classe successiva, il verbale di scrutinio e la scheda allegata riguardanti lo studente.
E qui scatta il rischio, per presidi e insegnanti, di una potenziale valanga di ricorsi, che possono essere alimentati proprio dalle regole rigidamente prescrittive dell'ordinanza 92/2007 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 febbraio 2008). Perchè se, in base al suo articolo 2, «le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero», queste «nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline che necessitano degli interventi », commisurandoli «al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché alla disponibilità delle risorse ». Che nella scuola sono un tasto dolente e non bastano quasi mai a predisporre corsi per tutte le materie.
Del resto le 15 ore obbligatorie di recupero difficilmente bastano agli studenti per rimettersi al passo. E ancora: i corsi sono obbligatori per le scuole, ma non per gli insegnanti, che possono sempre rifiutarsi. In tal caso, scatta il ricorso a esterni. Infine, la comunicazione alle famiglie delle insufficienze deve avvenire con lettera e queste devono mettere per iscritto se intendono avvalersi delle iniziative della scuola. Se la "burocrazia" si inceppa, il rischio è di alimentare nuovi contrasti.

 

 

 
Salva Segnala Stampa Esci Home