Autonomia scolastica: con la riforma dell'Art 117 si torna al centralismo


Art. 117 della Costituzione: cancellata la legislazione concorrente
da Tuttoscuola.com – 08 ottobre 2015
Il Senato ha approvato oggi l’art. 31 del ddl Boschi di revisione della Costituzione. Se l’articolo sarà confermato nella prossima lettura alla Camera, cambierà l’art. 117 che disciplinava le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.
In particolare è stata cancellata la norma sulla legislazione concorrente che in tutti questi anni aveva reso complessi e complicati i rapporti tra Stato e Regioni.
In materia d’istruzione cambia qualcosa, a cominciare dalla competenza esclusiva dello Stato che non è più soltanto riferita alle norme generali sull’istruzione; la competenza esclusiva sarà relativa a disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Superata completamente la legislazione concorrente che prevedeva: istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica.
Per quanto riguarda la competenza regionale, il nuovo art. 117 prevede che spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario.
 
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