Apprendistato: non serve l’età minima


Si diventa apprendista anche senza l'età minina

ilSole24ore – 09.05.2014 - Nevio Bianchi Barbara Massara

Dopo gli emendamenti apportati al testo originario del decreto Legge, le modifiche al contratto di apprendistato non dovrebbero più essere a rischio di incostituzionalità ed illegittimità anche comunitaria.

L'articolo 2 del Dl n. 34/2014 è la norma dedicata alle variazioni del contratto di apprendistato, che al Senato sono state ridimensionate e limate, per renderle compatibili con il quadro normativo che disciplina l'istituto (dall'articolo 117 della Costituzione al Testo unico Dlgs 167/2o11, dai Ccnl alle linee guida Stato Regioni del 20 febbraio 2014, dalla normativa regionale a quella comunitaria). Il primo gruppo di modifiche riguarda l'articolo 2 del Dlgs 167/2011, che fissa i principi base che regolano questo contratto e ai quali devono conformarsi i contratti collettivi nazionali.

Nella lettera a) del comma viene ripristinato l'obbligo della forma scritta del piano individuale formativo, sebbene in forma sintetica, posto che comunque l'azienda in ogni caso avrebbe comunicato al dipendente il percorso formativo da fare in azienda e/o fuori.

Viene reintrodotta la clausola di stabilizzazione dei contratti di apprendistato (comma 3 bis), originariamente abrogata. Dopo aver fatte salve le eventuali previsioni dei Ccnl, che guidi se esistenti prevalgono, l'obbligo di confermare i contratti di apprendistato viene ripristinato solo per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, e fissato in misura pari al 20% (contro il precedente 50% o 30% fino al 2015) dei contratti stipulati nei 36 mesi precedenti. Con riferimento alla seconda tipologia di contratto di apprendistato, quello di mestiere o professionalizzante maggiormente utilizzato dai datori di lavoro, la modifica apportata riguarda la formazione di base e trasversale di cui all'articolo 4, comma 3), lettera c) del Testo unico.

Il nuovo testo subordina l'obbligo della formazione formale auna comunicazione che la Regione dovrà effettuare al datore di lavoro entro 45 giorni dall'assunzione, proponendo attività formative organizzate, indicazione delle sedi e relativi calendari. Riproposta la regola vigente all'epoca del pacchetto Treu: solo in caso di attivazione della Regione il datore è tenuto a garantire formazione di base e trasversale. In aggiunta viene previsto che la Regione può "avvalersi" di datori di lavoro o "associazioni", se "disponibili". Come spiegato da Pietro Ichino nella relazione introduttiva al Dl 34/2014, questa previsione deve interpretarsi nel senso che per garantire l'erogazione della formazione formale, la Regione che non dispone di propri mezzi, può chiedere al datore di lavoro che assume o alle associazioni di categoria a cui quest'ultimo aderisce, compatibilmente alle regole contenute nell'accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, la disponibili a erogare i corsi. Si ritiene che, in mancanza di disponibilità, l'obbligo della formazione formale non dovrebbe sussistere.

Con riferimento al contratto di apprendistato di primo tipo, cioè per qualifica e diploma professionale finalizzato al completamento dell'obbligo scolastico, viene introdotto dal nuovo comma 2 quater la possibilità che i Ccnl  prevedano, per le attività stagionali, forme speciali di utilizzo , compreso quello a termine, già previste per l'apprendistato professionalizzante.

Il programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, che sarà avviato con decreto interministeriale, il Dl 34/2014 integra la disciplina prevedendo la possibilità di stipulare contratti di apprendistato in deroga ai limiti di età previsti dalla legge.

Anche per il contratto di apprendistato vale la disciplina transitoria prevista dall'articolo 2 bis del decreto 34/2014, secondo cui le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 
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