DCPM 25.01.08: Riordino ITS e IFTS


 

Repubblica Italiana

Consiglio dei Ministri

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”

 

Il Presidente del onsiglio dei Ministri

 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di  Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione;

VISTI   gli Accordi  in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

CONSIDERATI gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all’offerta formativa del sistema dell’IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell’IFTS nell’ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

SULLA  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

 

 

ADOTTA

le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

 

 

 

Capo I

Profili generali della riorganizzazione

 

Articolo 1

Obiettivi

 

1.     Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni  in materia di programmazione dell’offerta formativa e secondo le priorità della  loro programmazione economica, il   Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/06, articolo 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati  a), b) e c).

 

2.     Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere,  in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

 

a)  rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire  una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle  piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b)  rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli  istituti tecnici superiori di cui alla legge  2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale  nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;

d)  promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e)  sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f)  sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere  organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

 

 

Articolo 2

Tipologie di intervento

 

1.     La riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:

a)     l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b)    l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

c)     le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

 

 

Articolo 3

Integrazione degli interventi

 

1.     Allo scopo di facilitare l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell’UPI e dell’ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell’università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

 

2.      Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l’IFTS di cui alla  legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.

 

 

Articolo 4

Caratteristiche dei percorsi

 

1. I percorsi riferiti all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)  hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:

1         assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2         consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3       favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

          b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell’ambito dell’Unione europea.

2.     I percorsi di cui  al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a)     ciascun semestre, in cui i  percorsi  si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all’estero;

b)    i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c)     i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche,  scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d)    i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e)     i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f)      i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g)     la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h)    contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3.   Con  decreto  adottato ai sensi  dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1,  e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c,  da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

 

Articolo 5

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

 

1.     Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2.     Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3.     Il riconoscimento dei crediti opera:

a)  al momento dell'accesso ai percorsi;     

b)  all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1;

c)  all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o    parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle   università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4.  Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

5.   Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

6.  Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a  quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.

 

7.     I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo  per l’accesso ai pubblici concorsi.

 

 

 

 

Capo II

   Istituti tecnici superiori (ITS)

 

Articolo 6

Standard organizzativi delle strutture

 

1.     Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2,  possono essere costituiti sempreché  previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.

 

2.     Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il  raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,  con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

 

3.     Ai fini di determinare gli elementi essenziali  per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private,  la denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato b).

 

4.     Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

 

5.     Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

 

6.     Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato a).

 

7.     Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

 

 

 

Articolo 7

Standard di percorso

 

1.     Gli ITS realizzano  percorsi  finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle  figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1.  efficienza energetica;

2.  mobilità sostenibile;

3.  nuove tecnologie della vita;

4.  nuove tecnologie per il made in Italy;

5.  tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6.  tecnologie della informazione e della comunicazione.

 

2.     Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi  hanno la durata  di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

 

3.     I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

 

Articolo 8

Certificazione dei percorsi

 

1.     Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell' ITS, i percorsi  si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

 

2.     Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi  in ambito nazionale e dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

Capo III

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

 

Articolo 9

Standard  dei percorsi

 

1.     I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard:

 

a)     hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b)    sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi  individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Articolo 10

Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

 

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica  superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

-    diploma di istruzione secondaria superiore;

-   diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).

 

2.     L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

 

3.     Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi  si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

 

4.     Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

 

 

CAPO IV

Piani territoriali

 

Articolo 11

Adozione

 

1.     I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

 

2.     I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l’IFTS.

 

3.     I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e  regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea.

 

Articolo 12

Finanziamento

 

1.     Alla realizzazione dei piani di cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

 

2.     Ai fini dell’ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

 

3.     Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento ISTAT.

 

4.  I piani di cui all’articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

 

-          provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo  del ministero della pubblica istruzione;

-         indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;

-         indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;

-         trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.

 

5.     Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

 

6. Le risorse  iscritte  sul  fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

         a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II

          b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

 

 

CAPO V

Monitoraggio e valutazione di sistema

 

Articolo 13

Banca dati

 

1. Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

 

 

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

 

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2.     A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l’assistenza tecnica dell’ANSAS e dell’ISFOL,  presenta al Parlamento un rapporto sui  risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

Capo VI

Disposizioni finali

 

Articolo 15

Fase transitoria

 

1.     Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

 

2.     In fase di prima applicazione del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell’IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

 

3.     Sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.

 

4.     Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate  alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

 

5.     Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

 

Articolo 16

Province autonome

 

1.     Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 25 GEN. 2008

  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri   Romano Prodi

Il Ministro della Pubblica Istruzione   Giuseppe Fioroni                                  

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale   Cesare Damiano

Il Ministro dello Sviluppo economico       Pier Luigi Bersani    

 

Allegato a)

 

Allegato a)

 

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

 

Premessa

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni  in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all’articolo 11 del presente decreto.

 

1.     Obiettivi

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione  regionale, con i seguenti obiettivi:

 

·        assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;

·        sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

·        sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

·        diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

·        stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

 

2.     Standard organizzativo della struttura

Allo scopo di rendere stabile e organica l’integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del  Codice Civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea.

 

L’istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della  provincia nella quale ha sede.

 

Gli istituti tecnici superiori  si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all’unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

 

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

    • un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all’articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
    • una struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
    • una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore;
    • dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
    • un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

 

L’istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l’ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all’istituto tecnico superiore.

  

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi.

 

Tutti i soggetti  fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

 

Possono divenire Fondatori -  a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello schema di statuto di cui all’allegato b) - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

 

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni  la definizione di eventuali criteri e l’adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all’accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

 

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

 

o       dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all’atto della costituzione e dai Partecipanti;

o       dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

o       dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

o       da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità  a quanto previsto nello statuto di cui all’allegato b).

 

 

 

 

Sono organi della Fondazione:

    • il Consiglio di indirizzo
    • la Giunta esecutiva
    • il Presidente
    • il Comitato tecnico-scientifico
    • l’Assemblea di partecipazione
    • il Revisore dei conti

 

3.     La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l’indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

·        efficienza energetica;

·        mobilità sostenibile;

·        nuove tecnologie della vita;

·        nuove tecnologie per il made in Italy;

·        tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

·        tecnologie per l’informazione e la comunicazione.

 

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell’ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – indirizzo per i trasporti marittimi).

 

4.     Tipologia delle attività

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

 

    • ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;
    • progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore  di riferimento a livello nazionale;
    • l’accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
    • la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
    • l’orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
    • ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

 

5.     Costituzione degli istituti tecnici superiori

Nell’allegato c) sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell’offerta formativa.

 


 

 

Allegato b

 

     Istituti tecnici superiori: schema di Statuto

 

Art. 1 - Costituzione

 

E’ costituita una Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore per……….”(Indicare il  settore  di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di ………………………...

 

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Ue.

 

Art. 2 - Finalità

 

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

 

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

·         assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori  a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

·         sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

·         sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

·         diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

·         stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

 

 

              Art. 3 -  Attività strumentali, accessorie e connesse

 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività: ………………………………………… (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall’attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

 

Art. 4 -  Patrimonio

 

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di  denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori  e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

 

Art. 5 - Fondo di gestione

 

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art.  6 - Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 7 - Membri della Fondazione

 

I membri della Fondazione si dividono in  Fondatori e Partecipanti.

 

- Fondatori

 

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

    • … (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all’art.13 della legge n. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);
    • … (struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);
    • … (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l’istituto tecnico superiore);
    • … (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica );
    • … (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).
    • … altri ( in relazione alle indicazioni delle Regioni)

 

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 10 del presente Statuto.

 

- Partecipanti

 

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l’attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto.

 

Art.  8 – Esclusione e recesso

 

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

 

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

 

Art. 9 - Organi della Fondazione

 

Gli organi della Fondazione sono:

o     il Consiglio di indirizzo

o     la Giunta esecutiva

o     il Presidente

o     il Comitato tecnico-scientifico

o     l’Assemblea di partecipazione

o     il Revisore dei conti

 

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

 

Il Consiglio di indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall’Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi  non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio,  in particolare:

Ø      stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto;

Ø      stabilisce i criteri ed i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell’articolo 7;

Ø      nomina due componenti della Giunta esecutiva;

Ø      nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

Ø      nomina il Revisore dei conti;

Ø      approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo  predisposti dalla Giunta esecutiva;

Ø      approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

Ø      delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

Ø      svolge le ulteriori funzioni statutarie.

            A maggioranza assoluta, delibera:

Ø      la nomina del Presidente della Fondazione;

Ø      l’attribuzione della qualifica di  Fondatore ai sensi dell’articolo 7;

Ø      eventuali modifiche del presente Statuto;

Ø      lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

 

Art. 11 – Presidente

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta  in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede  il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l’Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

 

Art. 12 - Giunta esecutiva 

 

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall’Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell’istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell’ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. 

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l’approvazione.

 

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

 

Il Comitato tecnico-scientifico è l’organo  interno della Fondazione, che formula proposte e pareri  al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani  delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.

L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

 

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

 

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E’ presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l’anno.

 

Art. 15 -  Revisore dei conti

 

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E’ organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

 

Art. 16 - Controllo sull’amministrazione della fondazione

 

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull’amministrazione dell’ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l’esercizio dei poteri di controllo, l’organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall’adozione, le delibere concernenti l’amministrazione della Fondazione.

L’annullamento delle delibere, nei casi previsti dall’articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell’organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all’adozione degli atti previsti dall’articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell’ente.

L’inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento dell’amministrazione, di cui all’articolo 25 del codice civile.

 

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

 

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori  possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

 

 

Art. 18 - Clausola arbitrale

 

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato dalle due parti.

 

 

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

 

 

Art. 20 - Clausola di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss.  codice civile e le altre norme vigenti.

 

 


                                                                                                                 

 

Allegato c)

 

 

I piani di intervento territoriali

 

.

 

In relazione a quanto già condiviso con l’accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all’innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all’articolo 7, comma 1.

 

 1. Articolazione dei piani di intervento

Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:

a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell’allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;

b)   la realizzazione dei percorsi  di cui al Capo III;

c)            l’attuazione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all’accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004.

 

            2. Risorse

 

Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, indicate all’articolo 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali.

 

 

 

            3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi

 

Il contributo annuale del ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

o       costo allievo/ora: 6/8 euro

o       numero minimo di allievi per corso: 20

o       durata del percorso

 

 

a.      tipologia di intervento: piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II

 

o       percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per  percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro;

o       attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell’allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.

o       contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.

 

  1. tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III

o       percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro.

 

c.       tipologia di intervento: misure di sistema

o       alle misure di sistema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), può essere destinato non più del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all’articolo 12, comma 6.

 

Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti.

 

Allo scopo di facilitare l’integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attività e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali.

 

Categorie di spesa

Ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa:

a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.

b) spese per allievi

c) spese di funzionamento e gestione

d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell’intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione)

Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata  a norma del d.lgs n. 281/97.

 

4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all’articolo 12, comma 1

 

I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all’articolo 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite all’articolo 12, comma 4.

 

 

5. Indicazioni generali per la costituzione  degli istituti tecnici superiori    

 

Le regioni che, nell’ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all’articolo 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano - secondo procedure e criteri da loro definiti - gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell’allegato a).

 

Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all’allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, articolo 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo.

 

Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio.

 

Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti.

 

 

 

 
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