Personale scolastico, ecco come cambia la ricostruzione di carriera


Fonte: Il Sole 24 Ore. Articolo di Dino Caudullo dell’8 maggio 2023. Per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni.

Si prospetta una piccola rivoluzione nel meccanismo della ricostruzione di carriera del personale della scuola, nel caso di conferma dello schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano”. Lo schema di decreto prevede la modifica dell’art.485 del Testo unico del 1994, il quale attualmente prevede che il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

L’attuale meccanismo

Detto meccanismo, oggi prevede pertanto la valutazione non integrale del servizio pre ruolo statale, in quanto solo i primi quattro anni vengono valutati per intero, mentre l’eventuale ulteriore periodo pre ruolo viene valutato nel limite dei due terzi.

Sulla legittimità dei predetti criteri, dopo la pronuncia “Motter” della Corte di Giustizia, era intervenuta la Corte di Cassazione (con le sentenze 28/11/2019 n. 31149 e 16/12/2019 n. 33138) affermando che in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l’art. 485 si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente al criterio secondo cui l’aver prestato almeno 180 giorni di servizio equivale ad intero anno scolastico, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato. La Cassazione aveva quindi affidato al giudice investito della questione, al fine di accertare la sussistenza di tale discriminazione, il compito di comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, ne’ applicare la regola dell’equivalenza dei 180 giorni di servizio all’anno scolastico intero e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.

La modifica all’art. 485 del Testo unico della scuola

Nella bozza di decreto salva-infrazioni è ora prevista una modifica al meccanismo di cui all’art.485, nel senso che per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni.Lo schema di decreto prevede però anche l’abrogazione del criterio fissato dall’art. 489 del T.U. del 1994, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, in virtù del quale per la valutabilità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero, è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio, o aver prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Lo schema di decreto prevede quindi una netta modifica del sistema di ricostruzione di carriera in atto vigente, nel senso che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico, si valuterà il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, non trovando più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione, ossia il predetto criterio di valutabilità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero al raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio, o con la prestazione di servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Non è tutto oro quel che luccica

Difatti, se verrà valutato il servizio effettivo, molti docenti che hanno maturato in un anno scolastico solo il minimo dei 180 giorni previsti per la sua valutabilità, questi certamente otterranno una ricostruzione di carriera meno favorevole rispetto ai docenti che, a parità di servizio pre ruolo, l’hanno ottenuta secondo le disposizioni dell’art.485 attualmente in vigore. Quindi, a parità di periodi di servizio pre ruolo, a seconda del momento di assunzione, prima o a partire dall’1.09.2023, si avranno docenti con un migliore inquadramento grazie alle previsioni attuali, e docenti – gli immessi in ruolo dall’a.s. 2023/2024 – con un inquadramento anche di molto meno favorevole con la modifica degli articoli 485 e 489.

Il meccanismo cambia anche per il personale Ata

Il decreto salva-infrazioni prevede la modifica anche dell’art.569 del D.lvo 297/94, il quale per il personale Ata prevede che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.Lo schema di decreto prevede la modifica del predetto criterio, nel senso che per il personale Ata immesso in ruolo a far data dall’a.s. 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali sarà riconosciuto tutto per intero agli effetti giuridici ed economici, e non solo limitatamente ai primi tre anni.


 
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