Rotazione dei dirigenti scolastici: si applica da settembre dopo 3 incarichi consecutivi nella stessa scuola.


Fonte: Orizzonte scuola. Articolo del 6 maggio 2023.

Si è svolta il 5 maggio un’altra riunione tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell’istruzione e del merito per definire il Contratto integrativo nazionale sul FUN e le fasce retributive della dirigenza scolastica. Alla fine dell’incontro il Ministero ha presentato ai Sindacati la bozza della direttiva sulla rotazione dei dirigenti scolastici.

In base al report di ANP – che esprime soddisfazione per la soluzione trovata dal Ministero – i punti della direttiva di prossima emanazione sono i seguenti:

  • la rotazione sarà applicata dopo tre incarichi consecutivi nella medesima scuola (nelle altre amministrazioni pubbliche – evidenzia ANP -il limite massimo è pari a due)

  • il periodo di permanenza sarà computato a decorrere dal 1° settembre 2023

  • l’incarico in corso al 1° settembre 2023 sarà il primo dei tre incarichi consecutivi possibili

  • allo scadere del terzo incarico triennale, il dirigente potrà esprimere le proprie preferenze verso altre sedi e il nuovo incarico sarà conferito, ove possibile, in una istituzione scolastica di medesima fascia o superiore

  • la rotazione non si applicherà ai dirigenti scolastici prossimi alla quiescenza o ai destinatari di benefici previsti da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, la L. 104/1992).

Contratto integrativo nazionale

Per quanto riguarda la parte sulla definizione del Contratto integrativo nazionale, la CISL Scuola – presente all’incontro -ha proposto alcune modifiche, chiedendo la destinazione dell’85% dell’ammontare alla retribuzione di posizione, in luogo della formulazione che prevedeva “fino all’85 per cento”. Ha poi “prospettato la possibilità di conferimento di reggenze retribuite anche prima del superamento dei 60 giorni di assenza usualmente previsti“.

Per l’ANP “la determinazione del punteggio non può essere materia da affrontare al tavolo contrattuale, in quanto l’applicazione dei criteri in vigore è una responsabilità che fa capo unicamente all’Amministrazione e non può ricadere sulle sigle sindacali” e ritiene necessario “destinare alla retribuzione di posizione l’85% del FUN e cioè il massimo consentito dalla norma, destinando eventuali economie all’incremento della retribuzione di risultato dell’anno di riferimento“.

Tra gli altri punti l’ANP ha sottolineato che nessun dirigete scolastico “deve perdere un solo euro a seguito dell’introduzione delle fasce nazionali e quindi la cosiddetta clausola di galleggiamento, valida di anno in anno, non può riguardare i soli incarichi in corso perché, altrimenti, i colleghi in scadenza di incarico al prossimo 31 agosto sarebbero indotti a chiederne il mutamento qualora la retribuzione prevista dal CIN risultasse inferiore a quella in godimento“.

 
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