Nota 9853 11.11.2015: USR Piemonte, congedo dottorato ricerca


Congedo straordinario dei docenti per dottorato di ricerca. Chiarimenti USR Piemonte

di redazione

L'USR Piemonte invia ai Dirigenti Scolastici una nota di chiarimenti sul congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Innanzitutto i provvedimenti di congedo straordinario da emanarsi nei confronti del personale ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, sia con borsa di studio sia senza borsa, per diventare efficaci decono devono essere assoggettati al cotrollo preventivo, in quanto ne derivano effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Modalità di fruizione

Il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità. Inoltre la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.

L'USR precisa quindi che il congedo straordinario non può essere fruito per periodi discontinui o per attività scollegate (ancorchè conseguenti) all'originario periodo di studio. Pertanto la scuola deve acquisire dall'Università sia la documentazione da cui risulti la riconducibilità al medesimo dottorato delle eventuali diverse fasi, immediatamente consequenziali l'una all'altra, del progetto di ricerca sia quella relativa alla regolare iscrizione alle diverse fasi del dottorato.

Un dottorato di ricerca senza borsa di studio, non può essere svolto dal beneficiario del congedo con sottoscrizione di contratto di lavoro con l'Università. La relativa verifica deve essere svolta sempre dalla scuola.

 

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