Reclutamento docenti: luci e ombre


Sentenza precari UE, guai a commentarla per sentito dire…

 da tuttoscuola.com – 27 novembre 2014

 In queste ore stanno arrivando alla nostra redazione, e stanno venendo battute puntualmente dalle agenzie di stampa, come era immaginabile le dichiarazioni e i commenti di esponenti del mondo politico e sindacale, sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea di Lussemburgo sulle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, pubblicata oggi mercoledì 26 novembre.  La prima, fondamentale, raccomandazione che ci sentiamo di dare, e che abbiamo cominciato col fare noi stessi, è quella di leggere la sentenza, piuttosto ostica in realtà, ma capillare nel ripercorrere la normativa nazionale sul reclutamento, visibile a questo indirizzo (in italiano).  Questo è il testo finale e declarativo della sentenza:

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 

Della sentenza è altresì disponibile un comunicato stampa (con tutte le virtù – in termini di sintesi ed evocatività - dei comunicati stampa, e tutti i difetti di questo tipo di documenti – in termini di approssimazione e imprecisione), leggibile a questo secondo indirizzo.  E’ a partire dal testo della sentenza che intendiamo svolgere qualsiasi tipo di commento e che invitiamo i nostri lettori a dialogare con noi, nei canali istituzionali (scrivendo a redazione@tuttoscuola.com, commentando tramite Disqus, o tramite i nostri profili Facebook e Twitter). 

 

Scuola, condanna Ue «Basta con i precari vanno subito assunti»

Accolti i ricorsi, interessati 200 mila docenti. Lo Stato rischia di dover risarcire 2 miliardi

da Il Messaggero – 27 novembre 2014 di Camilla Mozzetti

Sulla mancata regolarizzazione dei docenti precari in Italia arriva la bocciatura della Corte di Giustizia europea. Una sentenza ha giudicato illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi per gli insegnanti. Ora 200 mila docenti potranno chiedere la stabilizzazione e gli arretrati. 

 

Sentenza Ue: basta precari nella scuola Ora lo Stato rischia ricorsi per 2 miliardi

I sindacati: 250 mila persone potranno andare in tribunale per chiedere l'assunzione, gli arretrati e gli scatti di anzianità

da Il Messaggero – 27 novembre 2014 di Camilla Mozzetti

Verdetto - Potranno chiedere i risarcimenti, i mancati scatti d'anzianità non riconosciuti dal 2002 al 2010, gli stipendi per i mesi estivi mai percepiti oltre a una cattedra che, secondo l'Unione europea, spetta loro di diritto. È una bocciatura sonora che non prevede alcuna possibilità d'appello, quella emanata dalla sentenza della Corte di Giustizia europea sulla mancata regolarizzazione dei docenti precari. Una sentenza che, di fatto, ha giudicato illegittima la reiterazione, da parte della Pubblica amministrazione italiana, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi per gli insegnanti. Ora, ben 250mila docenti potranno chiedere, dopo anni di precariato, l'immediata stabilizzazione o i risarcimenti. Perché quello Milano è un caso unico a livello comunitario che non solo stride con la direttiva europea del 1999 sull’accordo quadro del lavoro a tempo determinato ma che non «trovasi legge nella sentenza della Corte-alcuna giustificazione». In sostanza, mancano dei criteri “trasparenti e oggettivi”, argometano i giudici sovranazionali, per considerare lecita la mancata assunzione di personale docente e tecnico ausiliare con oltre tre anni di servizio nelle scuole del paese. E non finisce qui perché l’Italia, inoltre, non ha fatto nulla, finora, “per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.

Il precedente - Il parere dei giudici europei arriva in seguito a dei ricorsi presentati da docenti e personale ausiliare italiano impegnato negli istituti nazionali con contratti a tempo determinato ripetuti, però, anche dopo la scadenza dei 36 mesi e comunque per un periodo non inferiore ai 5 anni con 45 mesi di lavoro. Impugnando l'illegittimità di tale procedura, i giudici di Lussemburgo non hanno fatto altro che dargli ragione. Tuttavia, trattandosi di un rinvio pregiudiziale che permette ai giudici italiani, come quelli del tribunale di Napoli, di interpellare la Corte europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione, la sentenza di ieri non risolve la controversa questione che da anni attanaglia la categoria professionale, ma fa giurisprudenza, lasciando ai giudici italiani il compito di risolvere le controversie conformemente alla decisione della Corte europea. E allora ecco che quegli insegnanti precari rivolgendosi ora a un tribunale del lavoro italiano potranno vedersi riconoscere l'assunzione o i risarcimenti che l'Anief quantifica intorno ai 2 miliardi di euro. Ma i ricorsi non riguarderanno solo il risarcimento dei danni, perché a questi si aggiungono le richieste per l'anzianità mai erogata, i mesi estivi non retribuiti e la cifra a carico dello Stato, potrebbe arrivare intorno ai 10 miliardi.

I ricorsi - I docenti precari con almeno dieci anni di servizio potranno impugnare la sentenza europea chiedendo 2Méhe il risarcimento contro i 'inancati scatti d'anzianità, che la nuova riforma della Scuola dovrebbe cancellare. L'Anief ipotizza, per questo una cifra di 5 miliardi di euro cui segue qdella per le' mensilità estive non pagate. Giacché molti di quei 250mila precari firmavano contratti in scadei-i/4g il 28 giugno e non il 31 agosto. I rimborsi, in questo caso, potrebbero ammontare a un altro miliardo di euro. In più, anche chi è stato già stabilizzato o lo sarà con il piano straordinario assunzioni 2015 (i famosi 149mila docenti delle graduatorie a esaurimento) potrà chiedere un risarcimento danni fino a 7mila euro ciascuno per abuso di contratti.

I sindacati - Per quanto i dati dei precari coinvolti siano discordanti i sindacati parlano di circa 250-300mila docenti precari e personale Ata, il ministero dell'Istruzione scende a 60mila, considerando i casi prescritti e cioè quelli che riguardano insegnanti che negli anni hanno poi deciso di intraprendere altri percorsi professionali le associazioni di categoria, che scenderanno in piazza il prossimo 12 dicembre, parlano della sentenza come «di una vittoria storica», che spiana la strada anche per altre categorie del pubblico impiego. «Ora è assodato afferma il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999». «Il governo aggiungono la Gilda e la Flc-Cgil per voce del segretario, Domenico Pantaleo -, dovrà assumerli tutti e non solo quelli previsti dalla nuova riforma della Buona scuola a partire dal prossimo settembre». Riforma che, difende il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, va oltre la sentenza della Corte europea. Ma che, nei fatti, arriva dopo il parere dei giudici sovranazionali.

 

La sentenza Ue sui precari si scontra con un labirinto di norme

da Il Sole 24 Ore – 28 novembre 2014 di Nicola Da Settimo

La Sentenza della Corte di Giustizia Ue ha dichiarato contraria alla normativa europea sul divieto di reiterazione di contratti a termine quella italiana sulla scuola «che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale Ata, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo».

Il primo problema è stato individuare la platea dei soggetti che possono lamentare una illegittima serie di rinnovi di contratti per la copertura di posti “vacanti e disponibili”: da stime nell’ordine di 250mila persone (Anief), sino ai 18mila citati dal Ministro Giannini in una recente intervista. La legge 124 del 1999 dà una definizione precisa del concetto di posto vacante e disponibile all’articolo 4 comma 1: cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti (cioè privi di titolare) e disponibili (cioè non utilizzati da altro personale sull’organico di fatto) entro la data del 31dicembre e che rimangano prevedcvcvcixcbilmente tali per l’intero anno scolastico. In tal caso «si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali (cioè fino al 31 agosto), in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo».

Invece il comma 2 precisa che per i posti non vacanti (che hanno un titolare, ma temporaneamente non in servizio per aspettativa, part time o altro) che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno). L’applicazione di tali definizioni di legge sembrerebbe dar ragione al Ministro, ma la sentenza Ue fa comunque salve le verifiche da parte dei giudici nazionali, stigmatizzando il fatto che la legge 124 non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo dei contratti a termine risponda effettivamente a un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine. La legge non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Anche nei contratti sino al 30 giugno, cioè su posti teoricamente non vacanti e solo disponibili, sinora non è mai stata inserita l’esigenza sostitutiva che li rendeva necessari, quindi è vero che mancano «criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo dei contratti a termine risponda effettivamente a un’esigenza reale», come è vera l’assenza di misure preventive e sanzionatorie dell’abuso della successione di contratti. La partita nelle aule di giustizia è dunque apertissima e non è escluso che sorga la necessità di un qualche intervento da parte del legislatore.

 

 

 

 

 

 
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