Sentenza/Corte Costituzionale ferma il dimensionamento scuole


Diamo notizia e testo della Sentenza della Corte Costituzionale che, per fortuna, blocca i piani di dimensionamento contro i quali anche DiSAL aveva fatto una raccolta di firme nazionale tra dirigenti scolastici, anche in collaborione con la Associazione Genitori.   Ad essere messe in discussione sono sia la verticalizzazione forzata che la situazione delle piccole scuole con la eliminazione delle dirigenze. Si tratta ora di attendere gli sviluppi. (DiSAL)

 

Scuola, la Corte Costituzionale boccia il dimensionamento

Secondo la sentenza 'illegittimi' gli accorpamenti decisi dal govenro Berlusconi. E i risparmi?

LaStampa.it  -  7 giugno 2012  -  FLAVIA AMABILE

E ora quanto ci costerà quest'ennesima marcia indietro? La Corte Costituzionale ha bocciato il dimensionamento scolastico varato dal governo Berlusconi lo scorso luglio di fronte all’incalzare dello spread e della crisi economica.  E' una misura che in quest'anno scolastico appena trascorso ha condizionato le scelte e la vita di studenti , docenti e professori. Era stato previsto l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie: per acquisire l'autonomia "devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ma ne bastano 500 “per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".
La norma era operativa
già a partire dal settembre successivo ed è stata una corsa da nord a sud a limare, unire, decidere accompagnati da polemiche, levate di scudi, cori di genitori, insegnanti e dirigenti che si opponevano a quella che è sempre stata considerata da più parti una forzatura dei bisogni reali. Ragazzi sono stati iscritti in scuole a decine di chilometri di distanza da quelle di due anni fa, professori costretti a perdere classi e alunni e cambiare del tutto istituti, a volte anche materia di insegnamento.  Tutto inutile: duemila scuole sono saltate, altrettanti dirigenti sostituiti da reggenti.
In realtà tutto inutile due volte
perché le Regioni non erano rimaste inerti ad assistere al dimensionamento. Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e i giudici hanno accolto la loro richiesta: con la sentenza 147 del 2012 il presidente Alfonso Quaranta ed il giudice redattore Sergio Mattarella hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte dell’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98 del 2011, vale a dire il dimensionamento. Secondo la Corte Costituzionale è "costituzionalmente illegittimo" per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), "essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente". Insomma su questa materia le Regione hanno poteri concorrenti.
E adesso inizia la battaglia. L’Anief annuncia ricorsi su tutti i decreti regionali che hanno determinato cancellazioni e accorpamenti delle scuole. Secondo voi quanto costerà tutto questo invece di produrre i risparmi sperati?

 

Scuola, la Corte costituzionale boccia l'obbligo accorpamenti sotto mille allievi: illegittimi

IlSole24Ore -  7 giugno 2012

La Corte costituzionale ha bocciato, con la sentenza 147 del 2012 (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Sergio Mattarella), una parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi alla vigilia della crisi dello spread. Accogliendo parzialmente i ricorsi, che la Corte ha deciso di trattare unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che per acquisire l'autonomia «devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».

Secondo la Consulta l'articolo 19, comma 4, della manovra è «costituzionalmente illegittimo» per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), «essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente». Infondati invece i ricorsi sul comma 5, che destina alle scuole che non raggiungono il numero minimo di allievi previsto, dirigenti scolastici non assunti a tempo indeterminato oppure già in carica in altre scuole del territorio.

 

 

CislScuola  -  8 giugno 2012

Dimensionamento, spetta alle Regioni. Sugli organici decide lo Stato.

Spetta alle Regioni decidere in materia di dimensionamento delle scuole, ma è legittimo che lo Stato non assegni il Dirigente se l'istituto è troppo piccolo. Lo afferma la Corte Costituzionale con la sentenza 147/2012.

Lo Stato non può imporre alle Regioni di costituire obbligatoriamente istituti comprensivi, nè stabilire quale debba essere la loro consistenza in termini di alunni. E' legittima, però, la decisione dello Stato di non assegnare il Dirigente Scolastico agli istituti di dimensioni troppo ridotte. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 147 della Corte Costituzionale - pubblicata ieri, 7 giugno - pronunciata in esito al giudizio sul ricorso con cui alcune Regioni avevano impugnato le norme contenute nel decreto legge 98 del 2011, in particolare nell'art. 19, di cui il comma 4 (obbligo di realizzare comprensivi di almeno 1000 alunni) viene dichiarato illegittimo, mentre è fatto salvo il successivo comma 5 (non assegnazione del Dirigente alle scuole con meno di 500 alunni).

Una sentenza che se da un lato si muove nel solco di precedenti pronunce della Corte, riconoscendo ancora una volta il potere esclusivo delle Regioni in materia di dimensionamento, dall'altra conferma la titolarità dello Stato in materia di gestione delle risorse di organico, considerando legittima la norma che conferisce all'Amministrazione il diritto di non assegnare il Dirigente Scolastico se le dimensioni dell'istituto non raggiungono una soglia minima indicata dalla legge.

Al di là di quanto potrà concretamente accadere per i piani già deliberati dalle Regioni, di cui è difficile immaginare una radicale revisione nonostante il venir meno della norma da cui hanno preso le mosse, lo scenario che si prefigura è comunque tale da imporre, in ogni caso, un esercizio attento ed equilibrato delle rispettive prerogative da parte dei soggetti istituzionali coinvolti (Regioni e Stato), che sarebbe quanto mai auspicabile si attenessero, nei loro comportamenti, a quel principio di "leale collaborazione" che ispira la riforma del titolo V della Costituzione.

Se è vero che le Regioni hanno oggi la possibilità di costituire istituzioni autonome senza l'obbligo di rispettare parametri numerici stringenti, è altrettanto vero che lo Stato ha visto confermata la sua facoltà di fissare la soglia sotto la quale non si attribuisce la Dirigenza (e per gli effetti di successive integrazioni della norma di legge nemmeno il DSGA): fin troppo facile immaginare quale peso potrebbe avere, in prospettiva, l'esercizio di questa prerogativa a fronte di un dimensionamento eccessivamente disinvolto delle scuole.

 

 Il testo della Sentenza
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