DL 150 27/10/09: Procedimenti disciplinari nel decreto Brunetta


Qui sotto lo stralcio dal Decreto 150 (cosiddetto Decreto Brunetta) sull'argomento "Procedimenti disciplinari".

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150

Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di ottimizzazione   della   produttivita'   del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

 

CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti pubblici

 

Art. 69.

Disposizioni relative al procedimento disciplinare

 

1.  Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

 

«Art.  55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per  le  infrazioni  di  minore  gravita',  per  le quali e' prevista l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente.  Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento, individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata, nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi', un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente articolo.

6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.   7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso, rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione, commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di lavoro.

 

Art.  55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).  –

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto  o  in  parte,  fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da   proporsi entro  il termine di  decadenza di sei  mesi dall'irrevocabilita'  della

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.

Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del

licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.

  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e',  rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza   del   lavoratore    ovvero    dalla   presentazione   dell'istanza   di   riapertura   ed

e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita'

disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto previsto   nell'articolo   55-bis. Ai   fini  delle  determinazioni conclusive, l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare

ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

  Art.   55-quater   (Licenziamento  disciplinare).  -  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento  per  giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,   si   applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del licenziamento nei seguenti casi: a)   falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta falsamente uno stato di malattia;

   b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un numero di giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi

dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

   c)    ingiustificato    rifiuto    del     trasferimento   disposto   dall'amministrazione   per   motivate esigenze di servizio;

   d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse  ai fini o in occasione  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di progressioni di carriera;

   e)   reiterazione   nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;

   f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici  ovvero l'estinzione,comunque denominata, del rapporto di lavoro.

  2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi  delle disposizioni legislative  e  contrattuali concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento   e   questo   e'   dovuto  alla  reiterata   violazione  degli  obblighi  concernenti  la

prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), illicenziamento e' senza preavviso.

  Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto  previsto  dal  codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica  amministrazione  che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza   o  con  altre  modalita'  fraudolente,  ovvero  giustifica l'assenza  dal  servizio  mediante  una certificazione   medica  falsa  o  falsamente  attestante  uno  stato  di  malattia  e'   punito   con    la

reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire  il  danno  patrimoniale, pari al compenso corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi',se dipendente   di una  struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla  convenzione.     Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il   medico, in   relazione all'assenza dal  servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.

  Art.   55-sexies (Responsabilita'  disciplinare  per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione   e limitazione della responsabilita'  per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1.La condanna  della  pubblica  amministrazione  al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore  dipendente,  degli  obblighi  concernenti  la  prestazione lavorativa, stabiliti  da  norme

legislative  o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,  da  atti  e  provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici   di   comportamento   di   cui   all'articolo   54,  comporta l'applicazione nei suoi  confronti,ove  gia'  non  ricorrano i presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare,della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da un  minimo di tre giorni  fino ad un  massimo di  tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento.

  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno  al  normale  funzionamento dell'ufficio di appartenenza,per inefficienza o incompetenza professionale accertate

dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni  legislative  e contrattuali concernenti la valutazione   del personale delle amministrazionipubbliche,e' collocato in disponibilita',all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,comma 8,e all'articolo 34, commi 1,2,3 e 4. Il provvedimento che definisce  il  giudizio  disciplinare stabilisce le mansioni e laqualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.

Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto  di  percepire  aumenti  retributivisopravvenuti.

  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo,  degli atti del  procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza

dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza disciplinare,  comporta,  per  i soggetti  responsabili aventi qualifica

dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un

massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento,ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo  della  durata  della  sospensione.Ai soggetti non aventiqualifica   dirigenziale   si  applica  la predetta  sanzione  della sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

  4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del   dirigente   in   relazione   a   profili di  illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare   e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

  Art.  55-septies (Controlli  sulle  assenze).  - 1. Nell'ipotesi di assenza  per  malattia  protratta  per  un  periodo  superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo  il secondo  evento di  malattia nell'anno

solare   l'assenza   viene   giustificata   esclusivamente   mediante certificazione  medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico   o   dalla   struttura  sanitaria  che  la  rilascia,  all'Istituto  nazionale della

previdenza   sociale,   secondo   le   modalita'   stabilite  per  la trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri previsto dall'articolo 50,comma 5-bis,del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326,introdotto dall'articolo1,comma 810,della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dal  predetto  Istituto  e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.

  3.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del servizio  sanitario  nazionale e le altre  amministrazioni  interessate  svolgono  le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,

strumentali e umane disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. L'inosservanza degli obblighi di  trasmissione per via telematica  della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento  ovvero,  per  i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,della decadenza dallaconvenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

  5.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo, sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione.

  6.  Il  responsabile  della struttura  in cui il dipendente lavora nonche'  il  dirigente  eventualmente  preposto  all'amministrazione generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano

l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,   nell'interesse  della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano al riguardo,  le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

  Art. 55-octies  (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1.Nel caso di  accertata  permanente  inidoneita'  psicofisica  al  servizio  dei dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche, di cui all'articolo 2,comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento  da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,comma 1, lettera b), della  legge 23  agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale  delle amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:

   a)  la  procedura  da  adottare  per   la   verifica  dell'idoneita' al servizio, anche  ad  iniziativa dell'Amministrazione;

   b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita'  del  dipendente  interessato  nonche' per la sicurezza degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;

   c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed  economico della sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il  contenuto  e   gli  effetti  dei  provvedimenti   definitivi  adottati  dall'amministrazione   in

seguito all'effettuazione della visita di idoneita'; d)la  possibilita', per  l'amministrazione,di  risolvere  il rapporto di lavoro nel  caso di reiterato  rifiuto,da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.

  Art.  55-novies(Identificazione del  personale a contatto con il pubblico).  - 1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche che svolgono  attivita'  a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere

conoscibile  il  proprio nominativo mediante l'uso  di  cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

  2.  Dall'obbligo di cui al  comma1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione  sulla base di categorie determinate,in relazione ai compiti ad esse attribuiti,mediante uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,  su   proposta  del   Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al   personale   delle

amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».     

           
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti pubblici

       

                              Art. 70.

                    Comunicazione della sentenza

 

  1.  Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,n.  271,  e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione dellasentenza). - 1. La cancelleria  del  giudice che  ha  pronunciato

sentenza   penale  nei  confronti  di  un  lavoratore  dipendente  di un'amministrazione    pubblica    ne    comunica    il  dispositivo  all'amministrazione  di  appartenenza  e,  su  richiesta  di  questa,

trasmette copia integrale  del provvedimento. La comunicazione e latrasmissione  sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

              
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti pubblici
        

                              Art. 71.

                  Ampliamento dei poteri ispettivi

 

  1.  All'articolo  60  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della  funzione  pubblica  e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica,che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.

L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa   ai  principi  di  imparzialita'  e buon  andamento, sull'efficacia  della  sua  attivita'  con  particolare  riferimento  alle

riforme volte alla semplificazione delle  procedure,sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,  sull'osservanza delle disposizioni  vigenti in materia di controllo

dei  costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro.  Collabora  alle  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 5.    Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,  l'Ispettorato  puo'   avvalersi

della  Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti.   Per   le  predette  finalita' l'Ispettorato  si  avvale  altresi' di un numero complessivo di dieci

funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze,del  Ministero dell'interno, o comunque  tra   il  personale di altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori

ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17,comma 14,della legge 15  maggio  1997,  n.  127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai  rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con  il   Ministero   dell'economia  e delle  finanze,  l'Ispettorato  si  avvale  dei dati comunicati dalle amministrazioni al

Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo 53.

L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine  di corrispondere a segnalazioni da parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte irregolarita',  ritardi  o   inadempienze  delle  amministrazioni  di  cui

all'articolo 1,comma 2,puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione  interessata ha l'obbligo di rispondere,anche per via telematica,entro quindici giorni. A conclusione  degli accertamenti,gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione,  ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.

Gli  ispettori, nell'esercizio  delle  loro  funzioni, hanno  piena autonomia   funzionale   ed  hanno  l'obbligo,ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti

le irregolarita' riscontrate.».

 

CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti pubblici

 

Art. 72.

Abrogazioni

 

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a)  articolo 71,commi 2 e 3,del decreto-legge 25giugno 2008,n.112,convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

   b)  articoli  da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297;

   c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2.  All'articolo  5,  comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole:  «,salvi  termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

 
Salva Segnala Stampa Esci Home