Scheda/Voto di condotta: norme e riflessioni


 

SCHEDA

Valutazione del comportamento degli studenti

(Art. 2 , D.L. n. 137/2008)

 

 

Riferimenti normativi

 

 

T.U. D.L. n. 297/1994, art. 193

Voto di condotta:   concorreva  a  determinare la promozione (con voto non inferiore a otto) o non promozione.

Fino al 1995 con voto inferiore a otto lo studente era rimandato a settembre per tutte le materie.

D.P.R. n. 275/1999, art. 17

Viene abrogato il voto di condotta, nei termini sopra descritti.

Legge n. 425/97

Il comportamento rientra tra i fattori che concorrono  a  determinare  il  credito scolastico per gli esami di Stato.

D.L. n. 226/2005, art. 13   

( proposta  di  riforma dell’ ordinamento  scolastico  dell’   

  istruzione secondaria di secondo grado )

Al termine dei due bienni,  per il passaggio al terzo e al quinto anno,   i docenti valutano il raggiungimento degli obiettivi di istruzione e formazione, compreso il comportamento degli studenti.

D.P.R. n. 235/2007

(modifiche allo statuto degli studenti e delle studentesse)

Sono previste, per grave comportamento, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammisssione all’esame di Stato, con delibera del consiglio di istituto.

Lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente possa influire sulla valutazione del profittp (art. 4, co.3)

 

 

 

Norma prevista dal D.L. n. 137/2008, Art. 2

 

 

§           La votazione sul comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva dello studente.

§           Il comportamento degli studenti è oggetto di specifica valutazione e può determinare la non ammisssione all’anno successivo ovvero all’esame di Stato.

§           La valutazione è espressa in forma numerica.

§           Sono rinviati a un decreto del Ministro:  1) il valore numerico che determinerà l’insufficienza; 2) le indicazioni in merito alle modalità secondo le quali i consigli di classe dovranno esprime-re le proprie valutazioni  (in pratica, la non ammissione non può essere deliberata tout court in base a quanto fissato nel decreto legge).

§           Scopo della norma (cfr. relazione Aprea al D.L. 137): rafforzare la dimensione educativa dei percorsi di istruzione. La stessa Aprea, nella relazione, considera l’”opportunità di coordinare le disposizioni in questo (nello statuto) contenute con le novità introdotte dall’articolo in esame”.

 

 

 

 

Osservazioni e proposte

 

 

1.        Il problema cruciale è quello di stabilire se sia giusto porre “sullo stesso piano” la valutazione della preparazione culturale e delle competenze acquisite e la valutazione dei comportamenti degli studenti, in altre parole se ha senso usare lo stesso strumento - il voto numerico – per valutare due aspetti così diversi dell’esperienza scolastica di uno studente.

Nell’intenzione del Ministro questo concorrerebbe a rafforzare la dimensione educativa dei percorsi di istruzione.

Se così fosse, due norme che entrano nello stesso campo andrebbero a confliggere: il citato D.L. n. 137/2008 e il D.P.R. n. 235/2007 (statuto degli studenti e delle studentesse): nel primo si dice che “la votazione sul comportamento … concorre alla valutazione complessiva dello studente”; il secondo afferma che “nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.

2.        La nostra opinione è che, in linea di principio, se la scuola deve formare, non si può lasciare fuori il comportamento. Il fatto che in questi anni il voto di condotta, in realtà, non abbia più avuto alcun peso dal punto di vista valutativo ha portato in effetti a dare scarso valore a questo aspetto dell’esperienza scolastica.

Si ribadisce comunque la necessità di tenere distinti voto di condotta  e voto di profitto delle diverse discipline: “concorre” dunque deve significare che “ha un peso sulla valutazione complessiva”, non che deve “fare media con gli altri voti”

3.        Dal punto di vista degli studenti il recente provvedimento è positivo perché dà una indicazione precisa. Gli studenti sanno infatti che il voto di condotta “conta” e, da parte loro, i docenti sanno che possono fare delle richieste agli alunni anche sul comportamento.

4.        Perché il provvedimento abbia maggiore efficacia sarebbe però auspicabile una gradualità: dunque, non solo la non ammissione alla classe successiva (provvedimento grave), ma anche provvedimenti intermedi. Per esempio: con 6 in condotta il consiglio di classe potrebbe ridurre il credito scolastico di 1 o più punti (una proposta simile, del resto, era presente anche nello Schema di disegno di legge Gelmini del 1.08.2008 all’art. 2, comma 4).

5.        La norma modifica la tradizionale scala numerica nell’attribuzione del voto di condotta, che va rivista profondamente pena il rischio di influire pesantemente sulla media (nel caso prevalga questa interpretazione-a nostro parere errata) e, quindi, anche sull’ammissione all’esame di stato.

6.        Rimane comunque il problema che la lotta al bullismo e ai cattivi comportamenti, essendo nella scuola un problema eminentemente educativo, rimanda alla responsabilità educativa dei docenti e alla loro professionalità: la sfida vera rimane dunque quella della qualità dell’istruzione e dell’insegnamento, la riqualificazione degli insegnanti e del loro percorso formativo, oggi più che mai incerto e vago.

 

Di.S.A.L.  -  a cura del dirigente scolastico Giovanni Moscatelli – Erba (Co)

 
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