Compatibilità tra invalidità totale (100%) ed inserimento lavorativo


Compatibilità tra invalidità totale (100%) ed inserimento lavorativo


Fonte: SuperAbile INAIL del 30/08/2022. Il riconoscimento di invalidità totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.

Ad oggi, molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’inserimento lavorativo. A questo proposito riteniamo che sia fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile.

In passato, infatti con il riconoscimento di invalidità civile, purtroppo ancora in attesa di riforma, venivano valutate anche le potenzialità lavorative della persona disabile ed il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni). Infatti, sul verbale di invalidità, di fronte all’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”.

Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.

Ad oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l’accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 e l’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 199, n. 68”

La storia

Per affrontare questo tema è indispensabile un piccolo excursus storico per evidenziare come, già molti anni fa, e ancor prima della legge 68/99, la normativa aveva affrontato il problema dell’inserimento lavorativo di persone con invalidità totale (100%) e con diritto all’indennità di accompagnamento.

Infatti la Circolare del Ministero Lavoro n. 5/88 richiama l’orientamento, già espresso nella Circolare  n. 6/13966/A del 28.10.1969,  secondo cui “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”.

Infatti, la  Circolare del Ministero Lavoro, n. 5/88, precisa altresì che:

– tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli quesiti;

– le tabelle in base alle quali viene attribuita lapercentuale di invaliditàsono state predisposte, non solo per accertare la residua capacità ma anche e prevalentemente al fine di stabilire il diritto alla percezione di pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.);

– che non si può in via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono un’invalidità del 100%, non possono permanere in capo all’invalido effettive residue capacità lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta;

– qualora gli invalidi in possesso di certificazioni di invalidità nella misura del 100%richiedono l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, gli uffici stessi l’inviteranno a rivolgersi all’organo sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità lavorative. Solo in presenza di tale dichiarazione gli uffici Provinciali del Lavoro potranno, pertanto procedere all’iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra.

In seguito la Legge n. 508/88 all’art. 1, comma 3, affronta esplicitamente il problema affermando che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

L’attualità

Tornando all’attualità è necessario riferirsi alla Legge 68/99. Infatti, un aspetto di centrale importanza di questa legge è il collocamento mirato che prevede, attraverso l’azione svolta dai servizi per l’inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze delle imprese.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” regola l’attività della commissione operante presso l’azienda U.S.L. e competente ad accertare le condizioni di disabilità per l’accesso al collocamento delle persone disabili.

L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile, pertanto, l’attività della commissione di cui all’articolo 4 della Legge 104/92 è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Dall’entrata in vigore della Legge 68/99 le commissioni per l’accertamento dell’invalidità non possono più procedere alla valutazione delle capacità lavorative definendo la collocabilità o non collocabilità della persona disabile in quanto non più competenti. La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 4 della Legge 68/99 e perciò deve essere effettuata dalle commissioni per l’accertamento dell’invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall’articolo 4 della Legge 104/92.

Persone con disabilità psichica

Per completezza di informazione vogliamo fare un ultimo cenno al problema del collocamento al lavoro dei disabili psichici. L’art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 non contemplava fra i destinatari della legge sul collocamento obbligatorio gli invalidi psichici.

La Corte Costituzionale con la Sentenza del 2 febbraio 1990, n. 50 ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale; successivamente l’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendeva l’applicazione della Legge n. 482/1968 anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili.

L’art. 9, comma 4 della Legge 68/99 fa espresso riferimento ai disabili psichici prevedendo che “I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13”.

Anche per tali disabili, definiti nei verbali di invalidità “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, le commissioni delle Aziende U.S.L. e gli esperti dei Comitati tecnici dovranno indicare le residue capacità lavorative, le abilità, le inclinazioni e le attitudini lavorative.

In conclusione

Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.

Non ci nascondiamo che, in alcuni casi, l’accertamento della disabilità ai fini del collocamento al lavoro possa dare esito negativo, ma, a nostro avviso, la valutazione deve essere eseguita situazione per situazione ed in ogni caso l’incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore non può costituire un impedimento a priori.

 

 
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