Il Sole 24Ore del 5 maggio 2022. Articolo di Pietro Alessio Palumbo. La
Cassazione dà torto all’insegnante: aveva impugnato l’ordine di servizio del
dirigente dell’istituto che gli aveva vietato di registrare le lezioni nelle
classi
La voce di una persona
registrata con un apparecchio elettronico costituisce «dato personale» se e in
quanto consente di identificare a chi appartenga. Con la sentenza 14270/2022 la
Corte di Cassazione ha evidenziato che durante la registrazione della lezione
che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti
la cui identità è facilmente identificabile trattandosi di una comunità assai
ristretta.
La vicenda
Nella vicenda il docente
aveva impugnato l'ordine di servizio del dirigente dell'Istituto scolastico che
gli aveva vietato di registrare le lezioni nelle classi. Secondo gli studenti
non solo il professore non li aveva informati della registrazione ma aveva
persino “nascosto” il registratore dietro ai libri. Per i giudici il docente
aveva compiuto una scelta arbitraria in quanto unilaterale non partecipata e
senza richiesta di consenso. Le direttive ministeriali ma anche le istruzioni
del Garante della privacy recitano che, in ogni caso, è rimessa alla
valutazione dell'Istituto scolastico la possibilità di disciplinare la
registrazione della lezione o l'uso di videofonini.
Regolamento d’istituto
Nella specie il
regolamento d'Istituto vietava l'uso di cellulari nelle classi; e tale divieto
doveva ritenersi esteso a tutti gli apparecchi comunque idonei a registrare
audio o video durante le lezioni. Al di là della disciplina ministeriale sulla
tutela della privacy degli studenti il docente aveva dunque violato un preciso
divieto legittimamente posto dalla regolamentazione d'Istituto. Per altro verso
gli interessati in questione erano minorenni per cui in tutte le decisioni
doveva avere principale considerazione il superiore interesse del “fanciullo”
così come espressamente disciplinato dalla Convenzione di New York del 1989.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pertanto, nessuna norma o
principio di rango costituzionale garantiva al docente il diritto di registrare
le proprie lezioni con potenziale registrazione anche delle conversazioni degli
studenti. In tali circostanze è quindi assolutamente legittimo il divieto del
dirigente scolastico di utilizzare registratori in classe al fine di tutelare
al “riservatezza” degli alunni. E a tale riguardo – ha sottolineato la Suprema
Corte – è del tutto superfluo che il docente abbia dichiarato di voler fare un
uso “esclusivamente” personale delle registrazioni al fine di migliorare la
propria didattica. Se sono (anche solo potenzialmente) presenti interventi
degli studenti registrare la lezione non è possibile.