Green pass: parere e circolare


Green pass, sospensione lavoro e stipendio docenti è giustificabile. Parere Avvocatura Catanzaro

da OrizzonteScuola – 17/9/2021 - redazione

Parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro sull’obbligo vaccinale del personale scolastico del sistema di istruzione e universitario. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il personale scolastico è tenuto ad esibire il green pass per poter accedere a scuola. L’Avvocatura mette dapprima in evidenza come la Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid 19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche in ambiente di lavoro.

Sottolinea poi che l’efficacia del vaccino è attestata dalla normativa primaria […] tanto che la “profilassi vaccinale viene considerata dal legislatore e dalle autorità sanitarie efficace e fondamentale misura di contenimento del contagio”.

Si mette inoltre in evidenza come il vaccino Pfizer non possa più considerarsi “sperimentale”.

Pertanto l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall’art. 9-ter, comma 2 dl 52/2021, e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni “sono correttamente e  razionalmente giustificabili alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie docente”.

La docente, sostiene l’Avvocatura, non potrà dunque essere risarcita.

NOTA 13178_2021-09-16_11-15-48

 

Green pass “rosso”, casi in cui si è comunque in regola: chiarimenti USR Lazio

da La Tecnica della Scuola – 17/9/2031 – Lara La Gatta

Se ad un controllo del Green pass compare il colore rosso significa che non si è in regola e quindi viene inibito l’accesso all’istituto scolastico.

Possono però esserci delle eccezioni, dovute a cause non sempre dipendenti dalla volontà delle persone.

In particolare, l’USR Lazio, con propria nota, ne evidenzia due:

  • chi abbia completato il ciclo vaccinale durante il periodo nel quale i sistemi informativi della Regione Lazio erano sotto attacco da parte di non identificati hacker potrebbe non aver ricevuto il codice del green pass. A queste persone, se dimostrano in altro modo di essere in regola, deve essere consentito l’accesso senza che debbano fare un tampone e in attesa che regolarizzino la situazione con l’aiuto del servizio sanitario regionale;
  • chi abbia ricevuto la prima dose del vaccino e abbia contratto il Covid-19 più di quattordici giorni dopo l’iniezione ha ricevuto un green pass della durata di soli sei mesi, che potrebbero essere scaduti. La circolare n. 40711 del 2021 del Ministero della salute ci informa che, in questi casi, «la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose». Anche queste persone potrebbero avere un green pass “rosso”, ma hanno diritto ad accedere ugualmente alle strutture scolastiche in base a quanto scrive il Ministero della salute.

NOTA USR LAZIO

I chiarimenti del Ministero della Salute

Con la suddetta circolare 40711 del 9 settembre scorso il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

A tal proposito, il Ministero ha precisato che:

  • in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose;
  • in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l’eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2.

Il Ministero ha infine chiarito che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale.

CIRCOLARE

 



 

 
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