Scheda/Permessi per grave infermità


 

Amministrare la scuola  -  4/2009   -  Teresa Polsinelli

Permesso retribuito per documentata grave infermità

Con l'interpello n. 16/2008, datato 10 giugno 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito al significato dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000, per la con­cessione di tre giorni di permesso retribuito.  In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concet­to di "grave infermità" previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'ari. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 il Ministero ha ritenuto che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accerta­mento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimen­to alla documentazione sanitaria proveniente da strut­ture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria un' attestazione ufficiale di "grave infermità".

Il 25 novembre (nota prot. 25/1/0016754) lo stesso Ministero, facendo seguito alle numerose richieste rice­vute dopo l'emanazione del suddetto interpello, cerca di risolvere la problematica insorta circa la presunta inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto, secondo le suddette segnala­zioni, le strutture medico legali delle AA.SS.LL. territo­rialmente competenti non sarebbero disponibili a rila­sciare la certificazione afferente la valutazione in termi­ni di grave infermità del soggetto di cui alPart 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono espri­mere una valutazione sul merito delle certificazioni cl­nica-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.  

Sulla base di queste motivazioni, pertanto, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere al riesame della problematica, procedendo ad una nuova valuta­zione e puntualizzazione in ordine ai riferimenti norma­tivi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

II concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costitui­sce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'ari2, comma 1 lett. d) del D.M. n. 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000, definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e "l'individuazione delle patologie specifiche". Le patologie elencate nel citato D.M. n. 278/2000 (lett. d, nn. 1-4) possono, dunque, essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'ari. 1 dello stesso Decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito, il Ministero fornisce alcune indicazioni applicative.

Ai sensi dell'ari. 3 del D.M. n. 278/2000, presuppo­sto indispensabile ed essenziale per comprovare il dirit­to alla fruizione del permesso è la presentazione, da parte del titolare, di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si consi­dera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specia­lista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizio­ne degli elementi costituenti la diagnosi clinica, sia la qualificazione medico legale in termini di grave infermi­tà. Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circola­re INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la frui­zione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex DI. n. 324/1993, non può esi­mersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualifi­cazione di natura anche medico legale. Ovviamente, deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.  Sono fatte comunque salve le più favorevoli previ­sioni.

 

 

 

 
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