Compresenze alla primaria: possibili, difficili


 

Pubblichiamo un’interessante scheda predisposta dallo SNALS di Venezia sulla predisposizione degli organici nella scuola primaria e sulla possibilità di mantenere compresenze.

 

NUOVO TEMPO SCUOLA NELLA PRIMARIA

Continuiamo ad esaminare alcuni aspetti specifici degli Schemi di Regolamento, che comunque – lo ripetiamo- devono essere sottoposti al vaglio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (non il decreto sul dimensionamento), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-Regioni per i pareri di competenza.  Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri andranno alla firma del Presidente della Repubblica.
Problema n. 3– NUOVO TEMPO SCUOLA NELLA PRIMARIA
(La questione ORGANICI – problema n. 1- l’abbiamo presentata in data 7 gennaio 2009).
(La questione FORMAZIONE CLASSI– problema n. 2- l’abbiamo presentata in data 13
gennaio 2009).
Questo il testo:
• “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
omissis
art. 4, co.3- 4, lettere a), b), c)
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
E queste le nostre brevi CONSIDERAZIONI
Dunque, il nuovo tempo scuola della primaria è svolto:
• secondo il modello dell’insegnante unico, che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze;
• secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore.
Là dove insegnante unico non può che significare “un insegnante da solo per ogni ora di insegnamento”. Con questo assetto ordinamentale il MIUR intende superare il modulo che, invece, consentiva le compresenza in quanto il docente non era impegnato per 22 ore frontali. Ed infatti prevede un’assegnazione di posti in organico solo a copertura delle ore richieste dalle famiglie per ogni classe.
E questo è già un problema.
E tuttavia la formula “senza compresenze”-ripetuta insistentemente nel co. 4, lettere a), b), c) –
non può impedire, e non impedisce che, una volta ottenuto l’organico come sopra definito (un’ ora = un docente, senza prevedere compresenze), ogni Scuola organizzi autonomamente la sua attività didattica e l’impiego del personale. Perché?
Perché lo consentono le norme sull’autonomia (DPR 275/1999, artt. 4-5), le relazioni sindacali (art.
6 co. 2 lett. h CCNL/2007), le prerogative del collegio docenti (art. 28, co. 7 CCNL/2007).
Per concludere e rispondere alla domanda iniziale:
La compresenza è vietata, è impossibile, è possibile ma difficile?
E’ possibile ma difficile!
Sono aspetti che meritano approfondimenti e forse ulteriori spiegazioni. Ci ritorneremo. Vorremo spiegare come la compresenza sia ancora possibile, nonostante i ristretti margini ministeriali. Naturalmente solo se le scuola la riterranno utile per l’Offerta formativa.

Sempre sul tema compresenze nella primaria, Tuttoscuola sostiene che la loro scomparsa rischia di eliminare le attività alternative all’ora di religione.

 

Primaria: senza compresenze è a rischio l’alternativa alla religione cattolica

Lo schema di regolamento per il nuovo ordinamento scolastico (e la circolare sulle iscrizioni) prevede nella primaria la scomparsa di qualsiasi ora di compresenza, cioè la presenza di più docenti nella stessa classe. Preso alla lettera, ciò significa che, comunque, dovrebbe essere consentita la contemporaneità di interventi didattici e di insegnamento.  Se questa ultima interpretazione del "fatta salva la contemporaneità" corrisponde alla volontà ministeriale, non dovrebbero esserci problemi per tutti quegli interventi necessari che vengono messi in atto da un insegnante mentre un altro collega svolge lezione. In caso contrario vi sarebbero problemi di non poco conto, ad esempio, per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica che devono essere assicurate dalla scuola a favore degli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento.  Attualmente, per due ore alla settimana, contemporaneamente all'intervento dell'insegnante di religione, gli alunni che si avvalgono di attività alternative sono seguiti necessariamente da un altro docente in un'altra classe. Si tratta, per ogni classe, di due ore settimanali di attività alternative che devono essere coperte da un intervento aggiuntivo di un insegnante.   Se ogni ora di compresenza venisse davvero cancellata, non vi sarebbe alcuna ora da riservare in contemporaneità per le attività alternative.

Per chiarire meglio il problema forniamo qualche esempio. Una classe funzionante a 30 ore settimanali senza attività alternative ha bisogno di 30 ore di insegnamento ma, se ha anche attività alternative contemporanee all'insegnamento della religione cattolica, avrà bisogno di 32 ore di insegnamento (30+2 di contemporaneità). Una classe a 27 ore, per le medesime ragioni, avrebbe bisogno di 29 ore di insegnamento (27+2 di contemporaneità).  Se non se ne terrà conto in sede di assegnazione degli organici alla scuola primaria, facile prevede disservizi e proteste. (fonte: Tuttoscuola)

 
Salva Segnala Stampa Esci Home