Nota M.I. n. 828 del 16.06.2022 Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali


Nota M.I. n. 828 del 16.06.2022 - Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure  precauzionali 

La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Infatti, dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

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