Nota M.I. n. 828 del 16.06.2022 - Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali
La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il
territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione
del virus. Infatti, dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato
l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture del
sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle
attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei
Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita
disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato
l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge,
dispone quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei
percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87. b). Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche
degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali
scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
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