Legge 172 04.12.2017: Art. 19.bis Uscita alunni minori 14 anni


In attesa della pubblicazione in G.U. della legge di conversione avvenuta l’1 dicembre in Parlamento, pubblichiamo il testo dell’art. riguardante la scuola. Come già molti hanno notato non si può non rilevare l’estrema precarietà della scelta normativa fatta: non solo non vengono modificati, rispetto alla scuola, gli art. 591, 2047 e 2048 del Codice penale (che sta alla base di ogni sentenza emanata in materia), ma l’affidamento ai genitori della scelta se assumersi o no la responsabilità del minore in uscita aggrava invece di diminuire i compiti organizzativi dei dirigenti scolastici che escono dalla vicenda con ulteriori guai. Che si farà se i genitori non firmano ? Come organizzare la differenza di comportamento (e di responsabilità) tra i minori autorizzati e quello no ? Per comprendere meglio si valuti il caso di dei bus di una azienda pubblica di una città, dove gli autisti fossero caricati dalla responsabilità sui minori trasportati: se si lasciasse ai loro genitori la facoltà di firmare se lasciare o togliere questa responsabilità, cosa dovrebbe fare l’autista ad ogni fermata ? Inoltre la nuova norma non dice nulla sulla durata della autorizzazione e su cosa dovrebbe succedere se si cambia scuola. Insomma: un bel pasticcio ! (rp)

 

Da D.L. 14 del 16 ottobre 2017

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

 

ARTICOLO 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

 

 

 
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