D.L. 73 07.06.2017: Prevenzione vaccini, disposizioni urgenti


Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73  -  Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)  (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

  -   Edscuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare  disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio  nazionale le attivita’ dirette alla prevenzione, al contenimento e  alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il  costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza  epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;  Ritenuto altresi’ necessario garantire il rispetto degli obblighi  assunti e delle strategie concordate a livello europeo e  internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica  europea;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 19 maggio 2017;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca, con il Ministro della giustizia,  con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di  politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle  finanze;

E m a n a  il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il  mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in  termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire  il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed  internazionale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni  sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del  Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,  le vaccinazioni di seguito indicate:  a) anti-poliomielitica;  b) anti-difterica;  c) anti-tetanica;  d) anti-epatite B;  e) anti-pertosse;  f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;  g) anti-meningococcica B;  h) anti-meningococcica C;  i) anti-morbillo;  l) anti-rosolia;  m) anti-parotite;  n) anti-varicella. 

2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,  comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi  dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991,  ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo  della relativa vaccinazione. 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al  comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato  pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche  documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al  comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai  tutori e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e i tutori che, a seguito di  contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente  competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di  contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la  prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel  rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in  relazione all’eta’. Per l’accertamento, la contestazione e  l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto  compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale  territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento  dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il  Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di  competenza. 

6. E’, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorita’  sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive  modificazioni.

Art. 2

Iniziative di comunicazione  e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute  promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al  presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150. 

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2017/2018,  avviano altresi’ iniziative di formazione del personale docente ed  educativo nonche’ di educazione delle alunne e degli alunni, delle  studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e  in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle  associazioni dei genitori. 

3. Ai fini di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro  duecentomila per l’anno 2017. 

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1,  comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio  dello Stato. Il cinquanta per cento dell’importo cosi’ acquisito e’  riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di  previsione del Ministero della salute e del Ministero  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i fini di cui  al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per  l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,  ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole  private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale  di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,  dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole  private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del  minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai  genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai tutori la  presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. 

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni,  dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,  dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole  private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la  medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine  alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli  adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di  cui all’articolo 1, commi 4 e 5. 

3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole  dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la  presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce  requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la  presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Art. 4

Ulteriori adempimenti  delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1,  comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti  solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle  classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui  all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e  all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale  di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale  regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all’azienda  sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle  quali sono presenti piu’ di due alunni non vaccinati.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui  all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre  2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4. La  documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, sono abrogati:  a) l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;  b) l’articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n.  51;  c) l’articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, pari a  duecentomila euro per l’anno 2017, si provvede mediante  corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 

2. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione delle  disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del  Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Fedeli, Ministro dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca

Orlando, Ministro della giustizia

Costa, Ministro per gli affari  regionali con delega in materia di  politiche per la famiglia

Padoan, Ministro dell’economia e  delle finanze  Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

 
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