L’insegnante non è colpevole se durante la lezione un’alunna cade a terra per cause fortuite non prevedibili.



Fonte: Orizzonte scuola. Articolo di Laura Biarella del 24.09.2023. Alunna corre verso la lavagna, spinta da un compagno si frattura il polso. Giudice di pace condanna docente e Dirigente al risarcimento. Ecco cosa hanno detto i giudici in appello

L’insegnante non è colpevole se durante la lezione un’alunna cade a terra per cause fortuite non prevedibili. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 04 settembre 2023, n. 25841, confermando l’assenza di responsabilità degli operatori scolastici già riconosciuta dal giudice d’appello.

La frattura al polso riportata da una caduta in classe

I genitori di un’alunna di quarta convennero innanzi al Giudice di Pace, l’insegnante e il responsabile didattico della scuola primaria frequentata dalla figlia, deducendo che, nell’ambito di una lezione di lingua tedesca, consistente nel correre velocemente alla lavagna per scrivere per primo il vocabolo richiesto dalla docente, era stata spinta da un compagno e aveva sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, riportando una frattura al polso destro. Trasportata al pronto soccorso, le era stata diagnosticata una frattura. La bambina, rimasta assente tre giorni da scuola, aveva portato il gesso per un intero mese. La consulenza medico-legale prodotta in giudizio dai genitori stimava un danno permanente del 3%. Pertanto, chiesero al giudice che, accertata e dichiarata la responsabilità dell’evento in capo al personale didattico dipendente, i convenuti venissero condannati, in solido fra loro, al pagamento del risarcimento dei danni.

L’inquadramento della vicenda da parte dell’insegnante e del DS

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda stante l’assenza di responsabilità in capo all’insegnante e al dirigente scolastico. In particolare, i convenuti contestarono la dinamica dell’incidente, in quanto la minore era stata spinta da un compagno in maniera del tutto fortuita, imprevedibile e improvvisa, ed affermarono che il personale della scuola aveva adottato preventivamente tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo.

La condanna di insegnante e DS in primo grado

Il Giudice di Pace condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni, ritenendo che l’attività posta in essere fosse pericolosa, che l’evento fosse facilmente prevedibile e che i convenuti non avessero fornito la prova di aver adottato tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, a evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che aveva prodotto il danno, ravvisando quindi i presupposti della responsabilità (art. 2048, comma 2, c.c.) in base al quale gli insegnanti rispondono del danno causato dal fatto illecito degli allievi per il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza e sorveglianza. Quanto alla misura del danno, il Giudice di Pace osservò che la somma richiesta sulla base della consulenza di parte prodotta in atti fosse ragionevole, rendendo superfluo un accertamento di ufficio, anche per ragioni di economia e speditezza processuale.

La testimonianza del compagno di classe

Il giudice d’appello ha ribaltato la sentenza, non ravvisando responsabilità alcuna in capo agli operatori scolastici. In particolare, ha osservato che il giudice di Pace aveva omesso di valutare le testimonianze rese, dalle quali sarebbe emersa l’adozione, da parte dei convenuti, di misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire il fatto, in quanto, prima dell’espletamento dell’attività didattica, venivano specificamente imposte agli alunni regole comportamentali e organizzative, anche mediante la formazione di file ordinate di scolari; l’attività veniva presentata durante i corsi di aggiornamento e riportata sui manuali didattici; al fine di evitare pregiudizi per gli alunni, venivano rimossi i banchi ed eventuali ostacoli dal percorso; l’insegnante aveva partecipato a corsi di formazione in ordine alla prevenzione di infortuni scolastici. Quanto alla dinamica del sinistro, il giudice d’appello ha affermato che la testimonianza resa in giudizio dal compagno di classe della bimba consentiva di escludere che le lesioni patite dalla minore fossero causalmente connesse all’espletamento dell’attività didattica ritenuta pericolosa: il bambino aveva affermato che l’urto con la compagna sarebbe stata causata dal fatto che egli aveva perso l’equilibrio per la presenza di una matita per terra. Tale evento, secondo il Tribunale, avrebbe potuto verificarsi in occasione di qualsiasi altra attività didattica, anche senza la corsa, la lesione non poteva essere imputabile ai convenuti, trattandosi di un evento determinato da causa imprevedibile ed inevitabile, tale da non consentire un efficace intervento, stante la sua repentinità.

La mancata prova sull’entità dei danni

Infine, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il Giudice di pace fosse incorso in errore nel non disporre la CTU medico-legale volta alla valutazione dei danni patiti dalla minore per aver considerato non contestata quanto alla liquidazione del danno la perizia di parte prodotta dai genitori in primo grado, stante la contestazione, da parte dei convenuti, del contenuto della stessa, ivi compresa la quantificazione del danno, in quanto formata in assenza di contraddittorio. Pertanto, secondo il Tribunale, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla quantificazione dei danni, la domanda attorea sul punto avrebbe dovuto essere necessariamente rigettata. La Cassazione ha confermato la lettura data all’evento dal giudice d’appello.



 
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