Sentenze/Reintegrati nelle graduatorie


Diplomati magistrali al bivio. Concorso straordinario sì o no?

Tuttoscuola - 19 novembre 2018

 

L’ordinanza cautelare con la quale la VI Sezione del Consiglio di Stato, sospendendo l’applicazione della nota sentenza n. 11 del dicembre dello scorso anno, ha riaperto virtualmente i giochi per circa 50 mila diplomati magistrali espulsi dalle GAE, potrebbe rischiare di illudere tanti diplomati e di farli rimanere a mani vuote.

Migliaia di loro si trovano davanti a un bivio imprevisto: sentenza o concorso straordinario.

Conviene attendere fiduciosi la nuova sentenza che il Consiglio di Stato emanerà in plenaria a febbraio o marzo, sperando che si riaprano per tutti i vecchi diplomati le graduatorie ad esaurimento oppure iscriversi al concorso straordinario per un posto sicuro che prima o poi verrà?

Lasciamo agli interessati la valutazione della prospettiva della prossima sentenza (pur sapendo che la speranza, vista la sentenza precedente, è tutta in salita), ma sulla scelta al bivio ci permettiamo di esprimere alcune considerazioni.

Le due strade – diciamolo subito – non sono in alternativa.

Mentre si attende la sentenza che verrà (qualunque essa sia), conviene innanzitutto presentare domanda di partecipazione al concorso straordinario.

Non costa tanto, si può fare.

Ma, visto che con i requisiti richiesti (due anni di servizio nell’ultimo ottennio) non tutti i diplomati magistrali ex-GAE potranno candidarsi al concorso, conviene compiere un altro passo avanti, perché non è solo importante candidarsi, ma anche partecipare, partecipare bene.

Partecipare con una buona prova orale può consentire di arrivare presto al ruolo, forse ben prima delle colleghe e colleghi eventualmente forse recuperati in modo straordinario alle GAE.

 


TAR LAZIO reinserisce nelle GAE i docenti ingiustamente cancellati e annulla il DM n. 506/2018

Edscuola – 16/11/2018 - contributo dell’Avv. Maurizio Danza

 

IL TAR LAZIO reinserisce nelle GAE i docenti ingiustamente cancellati e annulla il DM n. 506/2018 : accolto il ricorso con sent. n.10867/2018 12 novembre 2018

Di particolare interesse la sentenza n.10867/2018 pubblicata il 12 novembre 2018, con cui la

sezione III Bis del TAR Lazio-Roma ha accolto il ricorso, con cui era stata richiesto il reinserimento di numerosi docenti precedentemente inseriti, ed ingiustamente cancellati dalle GaE per mancato aggiornamento ; nel caso di specie, era stato chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, ed il conseguente reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2018, il Collegio stigmatizzando la violazione da parte del MIUR posta in essere con il Decreto Ministeriale n. 506/2018 ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, annullando i provvedimenti impugnati e disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento con la seguente motivazione : “ La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha ritenuto “il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati; – più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria; – il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868); – se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.

 

 

Diplomati magistrali: gli effetti della nuova ordinanza cautelare del Consiglio di Stato

Tuttoscuola - 15 novembre 2018

 

L’ordinanza cautelare n. 05383/2018 con cui il 12 novembre la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso nuovamente alla plenaria del Consiglio la responsabilità d’una rimeditazione relativa alla nota sentenza n. 11 del dicembre scorso, oltre a un comprensibile disorientamento generale, produce già effetti immediati non previsti.

Accogliendo infatti il ricorso di 302 diplomati magistrali esclusi dalle GAE per effetto della sentenza di dicembre 2017, la VI sezione non solo ha rimesso la decisione finale (?) alla plenaria, ma ha anche disposto con effetto immediato di sospendere in via provvisoria, fin da subito per la rimessione all’Adunanza plenaria, l’efficacia della sentenza impugnata.

Quella che sembrava una sentenza tombale viene, dunque, sospesa nella sua applicazione.

Nel contempo l’ordinanza cautelare ha disposto l’iscrizione, con riserva, degli odierni appellanti nelle GAE di riferimento.

I 302 ricorrenti sono, pertanto, nuovamente iscritti provvisoriamente in graduatoria ad esaurimento, in attesa della nuova pronuncia del Consiglio di Stato attesa per febbraio-marzo 2019.

Per effetto della re-iscrizione in GAE dovrebbero essere ripristinati i contratti di assunzione anche a tempo indeterminato che gli USR si accingevano ad annullare in questi giorni.

Le re-iscrizione in GAE dovrebbe anche far rivivere pienamente i contratti a tempo determinato conferibili per la collocazione nelle graduatorie di prima fascia.

È prevedibile che migliaia di altri diplomati magistrali cancellati dalle GAE per effetto della sentenza n. 11/2017 presentino a loro volta ricorso contro quella sentenza che li aveva esclusi, seguendo la strada – per il momento vincente – tracciata dai 302 ricorrenti.

Per il momento il concorso straordinario procede, secondo la tempistica indicata dal bando.

Nella speranza che la prossima sentenza li faccia rientrare in GAE, molti diplomati potrebbero essere tentati di rinunciare al concorso straordinario. Un rischio che, se la sentenza sarà nuovamente sfavorevole, potrebbe escluderli definitivamente dal ruolo facile.

Forse il Miur, davanti a questo imprevisto, potrebbe decidere di rallentare i tempi del bando (costituzione delle commissioni, avvio degli orali) in attesa della nuova sentenza che il Consiglio di Stato adotterà in plenaria.

 

 
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