Sentenze/Augurare un malore al datore di lavoro


Protesti contro il tuo datore di lavoro inscenando un funerale? Rischi il licenziamento

Orizzontescuola – 22/06/2018 -  Avv. Marco Barone

 

Il caso che ora segue è accaduto nel settore privato ma i principi come affermati dalla Cassazione sono impattanti anche per il settore pubblico, a partire dalla scuola, dove le proteste sono sempre e giustamente all’ordine del giorno, e dove si possono inscenare delle battaglie tramite delle rappresentazioni sceniche che andranno da questo momento valutate con la giusta attenzione.

Nel caso di specie, dei lavoratori, a livello sindacale, protestavano contro alcune decisioni adottate dal proprio datore di lavoro, come il funerale con contestuale affissione di un manifesto, a mò di testamento, ove si attribuivano all’amministratore stesso le morti per suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri allo stabilimento di Nola.

Con sentenza n. 14527 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione, ha ribaltato il secondo grado che non aveva ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti dei lavoratori, affermando dei principi che da questo momento si dovranno ben tenere conto nelle proteste di piazza che si adotteranno contro il proprio datore di lavoro.

Diritto di critica e satira durante le proteste sindacali

La Corte distrettuale ha ritenuto legittimo, per quanto aspro, l’esercizio del diritto di critica manifestato dai lavoratori mediante la rappresentazione scenica dell’impiccagione dell’amministratore delegato della società, del suo testamento e del suo funerale in quanto ha ritenuto rispettati i limiti della continenza sostanziale e formale, ricollegandosi – la rappresentazione – a drammatici eventi verificatisi poco prima dell’episodio disciplinare in esame e già oggetto di diffusione mediatica (i suicidi di alcuni lavoratori i quali avevano lasciato degli scritti ove esprimevano amarezza e dolore per la situazione di precarietà vissuta da anni nell’azienda ricorrente) ed essendo stata realizzata una rappresentazione sarcastica priva di violenza e di espressioni offensive, sconvenienti o eccedenti lo scopo della critica che si intendeva realizzare.

Indubbiamente, quando il diritto di critica sia esercitato attraverso la satira, la continenza non può non tener conto delle caratteristiche del genere che prevede l’utilizzo di un linguaggio colorito ed il ricorso ad immagini forti ed esagerate, con conseguente necessità di non compiere estrapolazioni dal contesto complessivo e di non conferire a certe espressioni il significato letterale che potrebbero avere nell’uso comune.

Deve, peraltro, sottolinearsi che anche il diritto di satira non si sottrae al limite della c.d. continenza formale (cfr. Cass. n. 14485 del 2000, Cass. n. 7091 del 2001), ossia non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva; ciò in quanto in presenza di due interessi collidenti, e cioè l’interesse della persona oggetto della satira – costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost. sulla tutela della persona umana nel suo essere e nel suo manifestarsi – e l’interesse contrapposto di chi ne sia l’autore – anch’esso costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero – occorre trovare un punto di equilibrio che va individuato nel limite in cui il secondo interesse, e quindi anche il diritto di satira, non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto. L’esistenza del pregiudizio, ossia la esposizione della persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica, si deve verificare alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira, il quale, essendo inteso, con accento caricaturale, alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e vizi di uno o più persone, è essenzialmente simbolico e paradossale.”

Diritto di espressione e tutela dei limiti di rispetto della democratica convivenza civile

Occorre, dunque, verificare se la condotta tenuta dai lavoratori abbia rappresentato legittimo esercizio del diritto di critica ovvero abbia esorbitato dai limiti della continenza.

“La rappresentazione scenica, considerata in tutti i suoi elementi (il patibolo, il manichino impiccato con la foto dell’amministratore delegato, lo scritto affisso al palo a mò di testamento, le tute macchiate di vernice rossa a mò di sangue) ha esorbitato dai limiti della continenza formale attribuendo all’amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione e travalicando, dunque, il limite della tutela della persona umana richiesto dall’art. 2 della Costituzione che impone, anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica e di satira, l’adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche ma pur sempre misurate tali da evitare di evocare pretese indegnità personali.

Le modalità espressive della critica manifestata dai lavoratori hanno, quindi, travalicato i limiti di rispetto della democratica convivenza civile, mediante offese gratuite, spostando una dialettica sindacale anche aspra ma riconducibile ad una fisiologica contrapposizione tra lavoratori e datori di lavoro, su un piano di non ritorno che evoca uno scontro violento e sanguinario, fine a se stesso, senza alcun interesse ad un confronto con la controparte, annichilita nella propria dignità di contraddittore. Ma l’esorbitanza dai limiti della correttezza formale della critica espressa dai lavoratori è pure comportamento idoneo al ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, introducendo in azienda una conflittualità che trascende il regolare svolgimento e la fisiologica dialettica del rapporto di lavoro.”

Limiti esercizio libertà attività sindacale e onore e reputazione del datore di lavoro

Ora, è indubbio che la libertà dell’attività sindacale non possa ritenersi in conflitto con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod.civ., perché questo si esplica sul distinto piano degli obblighi da osservare in relazione all’espletamento della prestazione lavorativa. Tuttavia, non è così per la menomazione dell’onore, della reputazione e del prestigio del datore di lavoro (esorbitante da: eliminare) che ecceda i limiti della continenza formale contravvenendo al c.d. minimo etico: ossia a quei doveri fondamentali che si concretano in obblighi di condotta per il rispetto dei canoni dell’ordinaria convivenza civile. Sicché, la sopravvenuta carenza di questo minimo canone etico mina la sussistenza del rapporto fiduciario, che deve sussistere fra le parti del rapporto di lavoro e determina l’impossibilità della prosecuzione, neppure a titolo provvisorio, del rapporto di lavoro.

Questa Corte ha già affermato che l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (Cass. n. 5523 del 2016, che ha confermato il licenziamento intimato alla lavoratrice, a cui era stato contestato di avere utilizzato davanti al cassiere della società epiteti ingiuriosi nei confronti dell’amministratore delegato).

Del pari, è stato ritenuto che l’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie, sulla funzionalità del servizio espletato dall’impresa), sebbene garantito dagli art. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, con conseguente legittimo licenziamento disciplinare ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati (Cass. n. 7471 del 2012).”


 
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