Orizzontescuola – 20/7/2017
L’USR Toscana ha dato precise indicazioni circa l’interpretazione della riforma sulle sanzioni disciplinari.
Secondo quanto previsto dal’ articolo 55 bis del d.lgs 165/01 così come riformato dal d.lgs 75/2017 la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito. Si precisa che tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione
La riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica.
Nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell’ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
Sul punto, l’USR osserva che non è più previsto l’obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD.
La nota USR Toscana |
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