Bocciatura illegittima se l’alunno manifesta
segnali di disturbo dell’attenzione e la scuola non interviene
da Il Sole 24 Ore –
15 maggio 2016 di A. A. Moramarco
Se un alunno manifesta chiari sintomi del disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività, i docenti della scuola sono tenuti ad
attivare il procedimento volto ad accertare scientificamente tale disturbo, con
la conseguente predisposizione di un Piano educativo individualizzato (Pei)
avente un programma di studi differenziato. Se questo non avviene, il giudizio
finale di non ammissione dello studente alla classe successiva deve
considerarsi illegittimo. Lo ha affermato il Tar di Bolzano nella sentenza
122/2016.
La vicenda
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici altoatesini, invece, era
accaduto l’opposto. Cioè, gli evidenti segnali di un deficit di apprendimento
mostrati dall’alunno frequentante la prima elementare, anziché essere
utilizzati come segnale per far diagnosticare tempestivamente il disturbo,
erano stati posti alla base della decisione di non ammettere il bambino alla
seconda classe. In sostanza, proprio il deficit di concentrazione dell’alunno
era stato l’elemento principale del giudizio finale di non ammissione.
La decisione
In seguito al ricorso dei genitori, la questione arriva dinanzi al Tar che
bacchetta l’istituto, reo altresì di non aver dato, durante l’anno scolastico,
alcuna comunicazione alla famiglia circa i problemi di apprendimento del
bambino. Per i giudici, la bocciatura è da ritenere illegittima, dunque, sia
perché sono state violate le norme (Regolamento interno di istituto approvato
dalla giunta provinciale) che imponevano di informare i genitori dello scarso
rendimento del figlio; sia perché non è stato osservato il preciso obbligo
incombente sull’istituto nei casi di sospetto deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (Adhd), di attivarsi in maniera tale da
consentire agli organi preposti di valutare la sussistenza del disturbo ed
elaborare un apposito Piano educativo individualizzante, come previsto dalla
normativa nazionale e provinciale in materia.
Per dirla con le parole dei giudici, «se in presenza di un alunno con disturbi
specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da
esperti del settore e trasposte in leggi, regolamenti, circolari e note
ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure sostegno individualizzate,
che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione
finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da
quel percorso pedagogico specifico, che consente all’alunno in questione di far
emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio
degli strumenti appropriati».