Privacy e comunicazione dei risultati di scrutini ed esami


Il Garante, con due comunicati del 1997 e del 1998, contestando la mancata esposizione degli esiti degli scrutini finali di alcuni istituti scolastici, si era pronunciato nel senso che «nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia». Per quanto riguarda, poi, l'esito degli esami, già il DLvo n. 281 del 1999 aveva stabilito la permanenza delle disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione all'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. A tale problematica si è aggiunta anche quella relativa all'interpretazione della seconda parte del primo comma dell'articolo in esame (articolo 96, DLvo n. 196/2003), ed in particolare si è posto all'attenzione del Garante il quesito se i cosiddetti «debiti formativi» degli alunni siano da considerarsi dati personali «sensibili» e la conseguente problematica sulla liceità della pubblicazione di tali dati nell'albo degli istituti scolastici. Il Garante, con provvedimento del 20 dicembre 2002, pur annoverando tali informazioni nell'ambito dei dati personali, non ha tuttavia ritenuto di ricondurli nell'alveo di quelli «sensibili». Il risultato degli scrutini ed il punteggio riportato da ciascun alunno quale «credito scolastico», va pertanto «pubblicato nell'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritto sulla pagella scolastica», mentre nella sola personale pagella scolastica va indicata l'even-tuale promozione con «debito formativo» (articolo 14, comma 5, DM n. 90/2001, ribadito anche dal DM n. 56/2002). (fonte: da Cnos scuola - Il codice sulla protezione dei dati personali, a cura di Gianpiero Paolo Cirillo, Minalo Giuffrè Editore, 2004, p. 392)
 
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